WHISTLEBLOWING

Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità

Ai sensi della normativa vigente in materia di whistleblowing, Esseco fornisce in questa sezione del sito l’informativa e le modalità per poter effettuare segnalazioni.

DEFINIZIONI

Il whistleblower è colui che effettua la segnalazione.
Possono essere i dipendenti della Società, tirocinanti, i propri collaboratori, i dipendenti dei suoi fornitori e appaltatori, i suoi consulenti, i suoi azionisti e le persone che svolgono al suo interno funzioni di amministrazione, controllo, vigilanza o sorveglianza, a segnalare eventuali illeciti o violazioni di cui vengano a conoscenza

Il whistleblowing è la procedura volta ad incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower.

FONTE NORMATIVA E NATURA DELL’ISTITUTO

Per maggiori informazioni sulla normativa vigente in materia di whistleblowing e le relative casistiche di applicazione invitiamo a consultare il Decreto Legislativo n.24 del 10 marzo 2023 e visitare la pagina dedicata sul sito internet dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

PRESENTA UNA SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

COSA SEGNALARE E COSA NON SEGNALARE

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l’oggetto del whistleblowing. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell’interesse pubblico, dell’amministrazione pubblica o della Società.

Possono essere segnalati eventuali illeciti o violazioni quali:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, e procedura aziendali;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Il whistleblowing non riguarda lamentele di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza dell’Ufficio del Personale e dell’Organismo di Vigilanza.

CONDIZIONE PER LA SEGNALAZIONE

Ragionevolezza: Al momento della segnalazione, la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell’ambito della normativa.

COME SEGNALARE

Le segnalazioni possono essere effettuate per iscritto, anche eventualmente in forma anonima, attraverso l’utilizzo della piattaforma software https://esseco.segnalazioni.net/

PRESENTA UNA SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

COSA FA ESSECO SRL DOPO AVER RICEVUTO LA SEGNALAZIONE?

Il Responsabile interno gestore delle segnalazioni manterrà le interlocuzioni con il segnalante e darà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute.

Nello specifico, ricevuta la segnalazione verrà effettuato un assesment per la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella stessa, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Qualora la segnalazione abbia contenuto non circostanziato e/o non verificabile e il segnalante non fosse raggiungibile per fornire le necessarie integrazioni, il Responsabile archivia la segnalazione.

Qualora il contenuto della segnalazione dovesse essere confermato il Responsabile demanda la definizione degli eventuali necessari provvedimenti alle funzioni competenti.

Il segnalante riceverà riscontro sul seguito della segnalazione entro 3 mesi dal ricevimento della stessa.